Rivalutazione terreni e partecipazioni diventa "a regime"
13-02-2025 14:00 - Novità
Con la le Legge 207/2024 la misura in questione diventa strutturale, e pertanto agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1 gennaio di ciascun anno, può essere assunto in luogo del costo o valore di acquisto il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostituiva.
Sarà pertanto possibile rideterminare il valore dei terreni con destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni come precedentemente specificato posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, da società semplici ed enti ad esse equiparate, da enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.
Per le partecipazioni quotate il valore da assumere sarà pari alla media aritmetica dei prezzi del mese di dicembre dell'anno precedente, mentre per le altre partecipazioni si continuerà a fare riferimento al valore di perizia alla data del 1° gennaio. Il termine per la redazione della perizia è il 30 novembre di ogni anno. L'imposta sostitutiva viene stabilita nella misura del 18% per il 2025, da versare entro la data della perizia o in tre rate di cui la prima con scadenza il 30 novembre 2025.
Lo Studio De Bartolomei fornisce assistenza e consulenza per le procedure.
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